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Supportiamo lo sviluppo di domani, con un processo di investimento e monitoraggio attento ai fattori ambientali, sociali e di governance.

Dichiarazione di Neva SGR ai sensi del Regolamento UE 2019-2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)

Informativa ai sensi dell'articolo 3 dell'SFDR

 

Ai sensi dell’articolo 3 dell’SFDR “i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti”.

 

La SGR integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. In particolare, la SGR implementa processi volti ad analizzare, sia nella fase di valutazione preliminare dell’investimento, sia in quella successiva alla sua effettuazione, i rischi di sostenibilità rilevanti rispetto alla tipologia dei Fondi gestiti.

La SGR ha definito apposite metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti in cui investe, declinandole in funzione delle caratteristiche dei prodotti e della relativa classificazione ex articolo 6 ovvero ex articolo 8 dell’SFDR.

In particolare, i Fondi gestiti dalla Società adottano le seguenti “macro strategie”:

 

-  SELEZIONE NEGATIVA, che prevede l’applicazione di limitazioni relative a società operanti in settori ritenuti non “responsabili”;

-  SELEZIONE POSITIVA, che prevede l’integrazione di fattori ESG nell’analisi, selezione e composizione dei patrimoni gestiti, nel rispetto di prassi di buona governance.

 

Al fine di valutare il presidio delle tematiche ESG e l’integrazione dei rischi di sostenibilità, in coerenza con la tipologia di ciascun Fondo gestito e in osservanza delle vigenti normative in materia ESG, la SGR svolge un monitoraggio annuale, volto a esaminare i progressi rispetto alle tematiche indagate.

Di seguito sono elencate le strategie di integrazione dei rischi di sostenibilità implementate dai Fondi gestiti dalla SGR:

 

SELEZIONE NEGATIVA

 

-   Esclusioni e Restrizioni: società operanti in settori ritenuti non “responsabili” e/o esclusi ai sensi di legge. Sul punto, si evidenzia che la politica di investimento dei Fondi gestiti esclude o limita le operazioni di investimento in imprese in relazione alle quali emergano evidenze di mancato rispetto dei diritti umani e in soggetti attivi, o che controllino, direttamente o indirettamente, soggetti attivi in una serie di settori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

1. la produzione, il commercio o altre attività che siano vietate in base alle norme vigenti nei paesi in cui esse hanno luogo, ivi inclusa, in ogni caso, la clonazione umana;

2. la produzione e/o il commercio di tabacco;

3. la produzione e/o il commercio di bevande alcoliche distillate e prodotti affini;

4. la produzione e/o il commercio di armi da fuoco e/o esplosive;

5 il gioco d’azzardo ed attività equivalenti;

6. la pornografia e la pedopornografia;

7. la produzione e/o il commercio di pellicce;

8. la ricerca, lo sviluppo e/o l’applicazione tecnica di soluzioni elettroniche e/o programmi che sono specificatamente destinati alle attività seguenti:
    (i)  la produzione di beni sostanzialmente simili a quelli di cui ai precedenti numeri da 1 a 7;
    (ii) le scommesse via internet e/o gioco d’azzardo on-line; o sistemi che sono specificatamente congegnati per consentire illegalmente:
          - l'accesso a network elettronici e/o sistemi di archiviazione elettronica di dati; o
          - lo scarico di dati in formato elettronico.

 

SELEZIONE POSITIVA

 

-   Buona Governance: i prodotti classificati ai sensi dell’articolo 8 dell’SFDR investono in società che rispettano prassi di buona governance ai sensi del medesimo Regolamento, ossia in società che (i) presentano strutture di gestione solide, (ii) non mostrano criticità a livello di relazioni con il personale, (iii) non presentano criticità con riferimento alla retribuzione del personale, (iv) rispettano gli obblighi fiscali e (v) non presentano controversie.

 

-   Integrazione di Fattori ESG: analisi, selezione e composizione dei portafogli dei Fondi gestiti con l’obiettivo di costruire, nel rispetto di prassi di buona governance, portafogli caratterizzati da investimenti che superano uno specifico processo di screening ESG svolto con il supporto di un apposito questionario di due diligence e con l’eventuale supporto di consulenti esperti in materia, che consente di verificare il presidio delle tematiche ambientali e sociali della controparte e di veicolare la scelta di investimento. Tramite l’applicazione di una metodologia proprietaria, il questionario di due diligence genera un punteggio sulla performance di sostenibilità (score ESG) della controparte, il quale viene utilizzato nella decisione di investimento.

Nella seguente tabella è riportata la matrice di raccordo tra le strategie implementate dalla SGR e le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità dei prodotti finanziari previste dall’SFDR:

 

MACRO STRATEGIA

STRATEGIA

FONDI

ART. 6 SFDR

ART. 8 SFDR

SELEZIONE NEGATIVA

Esclusioni e restrizioni SRI

X

X

SELEZIONE POSITIVA

Prassi di buona governance

 

X

Integrazione di fattori ESG

 

X

 

Per ognuna delle strategie la SGR ha definito specifici processi decisionali e limiti operativi finalizzati al contenimento dei rischi, anche reputazionali, dei portafogli gestiti, il cui rispetto è monitorato dalla Funzione Compliance & AML e dalla Funzione Risk Management, in conformità con i Regolamenti dei Fondi gestiti.

In considerazione della natura del business della SGR, volto principalmente alla ricerca e selezione di società target per i Fondi gestiti, le presenti restrizioni trovano applicazione per le operazioni di investimento successive all’entrata in vigore della Policy di Sostenibilità.

Nella fase successiva all’investimento, il framework di governo dei rischi di sostenibilità si basa principalmente sulla metodologia ESG Sectoral Assessment, in conformità con le prassi sviluppate a livello del Gruppo Intesa Sanpaolo. A partire dalla classificazione settoriale basata sul codice ATECO/NACE, si procede all’identificazione dei settori e dei sottosettori maggiormente interessati dal cambiamento climatico e dai rischi ESG per le opportune valutazioni. Tale metodologia costituisce la base per il monitoraggio dei rischi di sostenibilità, effettuato dalla funzione Risk Management, sul portafoglio di investimenti del Fondo.

Inoltre, durante la fase di gestione, la SGR, per i Fondi classificati ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR, utilizza il questionario di due diligence al fine di calcolare eventuali scostamenti nello score ESG e di valutare eventuali azioni per il rafforzamento delle performance di sostenibilità.

 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 4 dell'SFDR - Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

 

Ai sensi dell’articolo 4 dell’SFDR, “i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:  

a)         ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b)         ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi”.

 

La SGR, a livello di entity, non prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (di seguito anche “indicatori PAI”), secondo quanto indicato all’articolo 4, comma 1, lett. b) dell’SFDR, in quanto la tipologia dei propri investimenti e le caratteristiche delle società target comportano forti limitazioni nel monitoraggio e nel presidio di tali effetti, non consentendo di avere disponibilità di dati sufficienti a svolgere le valutazioni che sarebbero necessarie per tenere conto dei PAI ai sensi della normativa di riferimento.

 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 5 dell'SFDR

 

Ai sensi dell’articolo 5 dell’SFDR “i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web”.

 

Le politiche di remunerazione e incentivazione della SGR sono coerenti con le previsioni in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell’SFDR.

Coerentemente con l’impegno nella sostenibilità sociale, culturale e ambientale, nonché in linea con le previsioni dell’SFDR e con quanto definito dal Gruppo Intesa Sanpaolo, a decorrere dal 2021 la SGR ha deciso di introdurre tra gli obiettivi di azione strategica che verranno assegnati a tutto il management un KPI specifico “ESG” (environmental, social and governance).

Tale KPI rappresenta l’evoluzione del precedente KPI trasversale del Gruppo Intesa Sanpaolo, i.e. Diversity & Inclusion, che era incentrato su un ambito specifico riconducibile al fattore social. Il nuovo KPI, invece, tiene conto di più fattori e ambiti ESG, in coerenza con specifiche attività e progetti portati avanti dalla Società.

La valutazione del KPI ESG avviene sia a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo, nell’ottica di riconoscere l’impegno del Gruppo nel suo complesso, sia a livello di Area di Governo di appartenenza della SGR, in modo da valorizzare gli ambiti di azione delle singole strutture del Gruppo.